ECM FAQ

1.I NUOVI ISCRITTI HANNO L’OBBLIGO DI MATURARE CREDITI ECM? L’obbligo formativo decorre dall’anno successivo alla data di iscrizione all’Albo stesso.

1.I NUOVI ISCRITTI HANNO L’OBBLIGO DI MATURARE CREDITI ECM?
L’obbligo formativo decorre dall’anno successivo alla data di iscrizione all’Albo stesso.
Da tale data il professionista deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo.

 2.QUANTI CREDITI DEVONO ESSERE MATURATI?
L’obbligo formativo standard per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti ECM, fatti salvi eventuali esoneri, esenzioni o altre riduzioni, da conseguire dal 01/01/2023 ed entro il 31/12/2025.
Non ci sono vincoli annuali, si possono acquisire i crediti in misura variabile nel singolo anno.  Potenzialmente anche tutti i 150 crediti in un solo anno.

3.QUALI SONO LE MODALITÁ DI FORMAZIONE?
– Formazione residenziale e Convegni, congressi, simposi e conferenze (RES)
– Training individualizzato e Gruppi di miglioramento, attività di ricerca (FSC)
-FAD con strumenti informatici / cartacei Formazione Blended E-Learning  (FAD)
– Docenza, tutoring e altro

4.COME POSSO SAPERE QUANTI CREDITI HO ACQUISITO?
È necessario accedere al portale http://application.cogeaps.it
Il sistema mostra i crediti maturati e da acquisire già comprensivi di vari “bonus”. L’accesso all’area riservata è possibile esclusivamente tramite SPID e/o la CIE.
Sul sito è possibile visualizzare la propria situazione ed i crediti formativi acquisiti e da acquisire, inserire esoneri ed esenzioni, crediti individuali, costituire i dossier formativi.

NOTA Il servizio myEcm (gestito Age.na.s.): consente di visualizzare i crediti acquisiti esclusivamente tramite eventi organizzati dai provider nazionali (non include gli eventi accreditati da provider locali ad es. i singoli Ordini e neppure esoneri ed esenzioni).

5.COSA FARE SE UN EVENTO NON È INSERITO?
Il provider ha tempo 90 giorni per trasmettere i dati ed i corsi FAD vengono caricati al termine del periodo di fruizione TOTALE (es. se il corso chiude il 31/12 ma il discente termina il corso il 30/09, i crediti verranno caricati solo successivamente al 31/12).
Nel caso in cui trascorso tale periodo, l’evento non fosse ancora presente è possibile inserirlo manualmente nell’area riservata del COGEPAS nella sezione “Crediti Mancanti”. Sarà necessario però essere in possesso dell’attestato ECM dell’evento mancante.

6.ESISTONO RIDUZIONI AUTOMATICHE O SCONTI PER CHI HA REGOLARMENTE ACQUISITO TUTTI I CREDITI?
Si, le riduzioni da manuale che vengono applicate automaticamente sono:
– 30 Crediti per chi nel triennio precedente ha maturati nel triennio precedente da 121 a 150 o assegnativi a chi costruisce un dossier individuale o di gruppo
– 15 Crediti di sconto per chi nel triennio precedente ha maturato da 80 a 120 crediti

7.SONO PREVISTE RIDUZIONE PER I PROFESSIONISTI IN PENSIONE?
I professionisti che hanno compiuto 70 anni e hanno cessato l’attività professionale hanno l’esenzione automatica
Professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale con un reddito derivante da attività sanitaria non superiore a 5.000 euro annui possono richiedere l’esenzione

8.CHI È ESONERATO DALL’OBBLIGO DEI CREDITI ECM?
É esonerato dall’obbligo dell’ECM il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propria della categoria di appartenenza nella misura di riduzione di 1/3  del debito formativo per ciascun anno di frequenza:
-corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica
-corso di formazione specifica
-formazione complementare;
-corsi di formazione e di aggiornamento professionale
L’elenco completo disponibile nel MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO e nell’area riservata del COGEAPS.

9.CHI È ESENTATO DALL’OBBLIGO DEI CREDITI ECM?
Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, sempre nella misura di 2 crediti ogni 15 gg. continuativi di sospensione dell’attività professionale, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di:
-congedo maternità obbligatoria o congedo parentale
-adozione e affidamento preadottivo, adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche, congedo retribuito per -assistenza ai figli portatori di handicap
-aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
-permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza o assenza –per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
-richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I
-aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale o per cariche pubbliche elettive o anche distacchi per motivi sindacali

Si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell’esonero, data l’impossibilità di frequentare i corsi.
I crediti ottenuto durante i periodi di esenzione non verranno conteggiati nel computo complessivo.L’elenco completo disponibile nel MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO e nell’area riservata del COGEAPS.

10.ESONERI, ESENZIONI SONO AUTOMATICI?
No, esoneri ed esenzioni non sono automatici ma vanno richiesti dal professionista autonomamente nell’area riservata del COGEAPS o rivolgendosi al proprio ordine. Si ricorda che esoneri ed esenzioni sono cumulabili ma non sovrapponibili. Per maggiori informazioni guarda il video disponibile qui: https://youtu.be/2ZceT9_MToM

11.QUANTI CREDITI POSSO FARE CON AUTOFORMAZIONE?

Massimo il 20% del totale. L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM. La richiesta può essere effettuata sul sito Co.Ge.A.P.S. indicando la descrizione del materiale utilizzato per l’autoformazione (titolo dell’articolo o del libro, editore, anno pubblicazione, autore) e il periodo in cui si è svolto lo studio.

12.COME POSSO OTTENERE UNA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI?
Il professionista sanitario può richiedere:
– L’attestazione del numero di crediti effettivamente maturati e registrati in qualsiasi momento
– La certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale al termine del triennio di riferimento.
La richiesta va inviata all’Ordine.

 

 

Ultimo aggiornamento

30 Luglio 2024, 16:07